DIALOGO ISLAMO CRISTIANO

206 MONDO ARABO ISLAM E OCCIDENTE I NODI INVISIBILI DEL DIALOGO Definizione di alcuni termini che troviamo soventi nei media. Islam: indica sottomissione totale alla vo- lontà di Allah, Essere supremo, (Akbar, senza associati), e accettazione dei suoi decreti intesi come shariah. Alcune scuole islamiche negano che il Dio inteso dai cri- stiani, Trinità, sia lo stesso di Allah, adorato dai musulmani. Corano: Qura’an è la parola di Allah tra- smessa dal profeta Muhammad, Maometto. Sunna: è la raccolta di ciò che Maometto ha detto, fatto o accettato; il suo esempio di vita. Shariah: è la totalità degli ordinamenti estratti dal Corano e dalla Sunna e da ogni altra legge dedotta da queste due fonti dai giuristi tra il VII e il IX secolo d.c., dopodiché si è cristallizzata. Madrassa o mada’ress : sono luoghi di insegnamento coranico annessi alle mo- schee; spesso vi si continua ad insegnare una “religione tradizionalista” che concepi- sce il modo di vivere occidentale (sovente assimilato a cristiano) come contrario all’I- slam e dunque ripropone un “occidente da islamizzare”. Le conseguenze sul compor- tamento di milioni di persone, sono intuibili. Occidente e islam Sarebbe errato contrapporre l’occidente che è un’entità geografica-politica con l’i- slam che è una religione; è più opportuno parlare delle differenze tra le leggi (trala- sciando gli usi e costumi) dell’ Occidente e quelle degli stati islamici. Sarebbe utile per tutti quanti illustrare le differenze sostanzia- li che esistono tra la legge italiana e quella dei paesi dell’islam. E risaputo che la sharia applicata nei rapporti interpersonali discri- mina i non musulmani. Gli ambasciatori dei paesi della lega araba rappresentano paesi, ad eccezione dal Libano, che hanno tutti come fonte della loro costituzione, la legge religiosa islamica, sharia. La legge islamica Oggi nel 2002, Tutti gli stati arabi, ad ec- cezione del Libano, hanno la sharia come unica fonte del loro ordinamento giuridico. Questa legge religiosa islamica condiziona la vita del paese, delle famiglie, delle per- sone, impernia i paesi islamici, l’immigrato arabo musulmano e i centri islamici in Italia dove si aggregano. Secondo il corano i gli uomini si dividono in tre categorie: • I musulmani, • la gente del libro, ossia gli ebrei e i cristiani, • e nel terzo gruppo ci sono gli altri. Nei paesi arabi, per alcuni aspetti, la situa- zione giuridica dei non musulmani non è uguale ai loro concittadini musulmani. Infatti, Le leggi che riguardano lo statuto personale regolano la vita sociale tra gli individui, sono diversi rispetto alle norme vigenti in Europa e in Italia. Citerò alcuni nodi critici di queste differenze, in quanto potrebbero farci capire le diversità di rea- zione e di atteggiamento del immigrato ara- bo musulmano, nuovo arrivato. Della sharia, la maggior parte dei paesi ara- bi applicano soltanto la parte riguardante la famiglia, la donna e le successioni. Arabia saudita e Sudan fanno eccezione in quanto la applicano integralmente in tutti i campi. Afghanistan e Iran sono paesi musulmani ma non sono considerati paesi arabi.

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