DIALOGO ISLAMO CRISTIANO
46 LIBERTA’ RELIGIOSAEDIRITTI DELL’UOMONELL’ISLAM Ed. La Scuola - 12-1996 1. Libertà Religiosa Il concetto di libertà religiosa, a differenza di quello di tolleranza, implica uguaglianza di di- ritti per ciascun cittadino.” Ogni trattamento discriminatorio motivato dalle diverse con- vinzioni religiose, viola i diritti umani. La po- sizione del cittadino di fronte alla legge non deve essere privilegiata dall’appartenenza ad una specifica confessione religiosa”.(7) Il riconoscimento dei diritti dell’uomo è ac- quisizione recente nella Chiesa Cattolica . I ri- lievi espressi a questo proposito da papa Pio IX sono culminati nel documento Syllabus Errorum del secolo scorso. Ma si é dovuto aspettare il Vaticano II per una formulazione universale sull’argomento. Da parte islamica, come vedremo più avanti, la religione predomina ancora sui diritti dei cittadini, anche se qualche debole voce si leva per una separazione tra fede e diritto. I documenti islamici che contengono dichia- razioni di uguaglianza e di libertà pongono pesanti limiti e discriminazioni per chi non è musulmano. Va tenuto presente ancora che il mondo islamico non è affatto monolitico; anzi, ha al suo interno una grande varietà di posizioni: dalla minoranza fondamentalista (Salafeya) a quella che reclama più libertà e maggiore accoglienza del mondo moderno. Nel mezzo c’è un vasto spectrum di musul- mani “ortodossi”. Di conseguenza, l’applica- zione da parte dei tribunali delle enunciazioni contenute nelle costituzioni e nei trattati in- ternazionali sottoscritti dai rispettivi governi é tutt’altro che uniforme. 2. Attualità europea I problemi relativi alla libertà religiosa in Eu- ropa sono portati alla ribalta dall’arrivo degli immigrati musulmani: alla loro soluzione non possono rimanere estranei i paesi di origine. Lo studio di una legislazione che garantisca gli immigrati in Europa va accompagnata da misure in favore dei diritti umani anche nelle nazioni di provenienza, dove la discrimina- zione religiosa è una realtà. Ad esempio: la donna è normalmente in posizione d’inferio- rità di fronte alla legge ,soprattutto nel diritto matrimoniale; la scelta di una diversa appar- tenenza religiosa comporta pene detentive e la perdita dei diritti civili; la preclusione da alcune cariche pubbliche e dall’insegnamen- to di alcune materie. Anche solo la normale manutenzione agli edifici di culto non islamici comporta una serie infinita di problemi. E’ giusto tutelare i diritti degli immigrati con una legislazione adeguata, pretendendo perché che si uniformino alle leggi del Paese ospi- tante. Va sollecitata anche la reciprocità da parte dei rispettivi governi, in modo che ga- rantiscano diritti umani e liberta religiosa per tutti. Una pacifica convivenza chiede che i re- sponsabili di ciascun paese abbandonino demagogia e rivalse per definire una poli- tica che garantisca pari opportunità a tutti i cittadini . In questo modo si potrebbero dif- fondere i valori della libertà, della democra- zia e del rispetto dei diritti umani in culture tradizionalmente distanti dall’attenzione alla persona come soggetto di diritto. Opera- tivamente, convenzioni e trattati bilaterali possono contribuire a stabilire la pari digni- tà e opportunità tra cittadini di diversi paesi, cancellando discriminazioni tra minoranza e maggioranza. 3. Sharia e diritti umani Per i musulmani la legge, Shari’a, rappre-
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