DIALOGO ISLAMO CRISTIANO

47 senta “la totalità degli ordinamenti estrat- ti dal Corano e dalla Sunna e da ogni altra legge dedotta da queste due fonti mediante metodi ritenuti validi nella giurisprudenza islamica. La Sunna o hadith, è la raccolta di ciò che Muhammad ha detto , fatto o accet- tato; il suo esempio di vita”.(1) Agli occhi dei musulmani, l’islam è la reli- gione perfetta, la sola vera, incarnata in una comunità (umma) (8) con il suo capo, la sua fede e le sue leggi. Il tutto é reso sacro dalla rivelazione coranica. I primi secoli dell’islam restano un modello di ordinamento statale a cui guardano con nostalgia i musulmani fondamentalisti. La religione è considerata inseparabile dal sistema di organizzazione statale. Non c’é separazione tra sfera spiri- tuale e sfera temporale. La shari’a è dunque il prodotto della com- prensione umana delle fonti dell’islam nel contesto storico compreso tra il VII e il IX secolo d.C. In questo lasso di tempo i giuri- sti musulmani interpretarono il Corano e le altre fonti con lo scopo di stabilire una legi- slazione generale che potesse servire in ogni angolo del vasto impero sottoposto all’Islam. Lo sforzo di interpretazione (ightihad) venne interrotto, e lo è tuttora, per paura di abusi. Il volere di Dio e di Muhammad diventavano spesso uno strumento per mantenere il con- trollo sull’impero. L’applicazione della shari’a oggi si rifà ancora, in molti paesi, ai canoni codificati dalla giurisprudenza islamica di dieci secoli fa e applicati dalle quattro scuole giuridiche. Va detto che nei primi secoli dell’islam la shari’a poteva essere considerata un mi- glioramento per quelle minoranze che erano state sottratte alla dominazione di Bisanzio e della Persia, dove la discriminazione religio- sa era forte. L’avvento dell’Islam ha migliorato le condi- zioni di vita della donna che subiva, prima del VII secolo, condizioni di grave subordina- zione. Col passare dei secoli, perché, il suo ruolo è stato ridimensionato. La donna si trova svantaggiata rispetto all’uomo di fronte alla legge specialmente per quanto riguarda il diritto matrimoniale e le norme di successione. E’ vero comunque che la poligamia, ammessa dalla shari’a, sta entrando in disuso per la crescente difficol- tà di mantenere quattro mogli. Alcuni stati, come la Tunisia, hanno introdotto leggi che la vietano. Il diritto unilaterale di ripudio da parte dell’uomo è limitato dalle recenti legi- slazioni, anche se non completamente can- cellato. Il fondamentalismo islamico, là dove è diffuso, compresa l’Europa, impone a volte che la donna si copra il volto come segno di sottomissione . Nonostante il Corano non lo richieda in modo specifico , il velo è stato in qualche caso elevato a simbolo visibile di una vera società islamica. (4). Secondo quanto riportato dal settimanale del Gruppo Editoriale Al- Ahram del 1 di- cembre 1994 pp. 16, la corte costituzionale egiziana ha negato il diritto ad una donna di ottenere il divorzio nel caso che il marito prenda un’altra moglie. La sentenza preci- sa che il fatto non reca danno per la prima moglie e non costituisce un causa valida per il divorzio. D’altro canto, la dottoressa Ze- naib Radwan, docente di filosofia islamica presso l’Università del Cairo, sostiene che la poligamia è accettabile alla luce della legge coranica, ma non altrettanto il rifiuto di con- cedere il divorzio alla donna. Sostiene che la shari’a è una linea guida e il Corano e i hadith non vanno presi alla lettera, ma interpretati tenendo conto delle evoluzioni storiche. Dal- la pretesa di considerare la legge coranica come un corpus immutabile nascerebbero, secondo la docente, degenerazioni che non sono in sintonia con lo spirito originario della shari’a, anzi farebbero perdere le virtù e i va- lori spirituali del messaggio coranico. Su pressione dei gruppi femministi, in Egitto è stata avanzata in Parlamento nel 1995 una proposta di legge che prevede la possibilità

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