DIALOGO ISLAMO CRISTIANO

51 della cosa pubblica, l’articolo 21 della Dichia- razione Universale afferma, al punto 1: “Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente che at- traverso rappresentanti liberamente scelti”. E al comma successivo: “Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglian- za alle cariche pubbliche del proprio paese”. Ed ancora: “La volontà del popolo è il fon- damento del governo; tale volontà deve es- sere espressa attraverso periodiche e vere elezioni, effettuate con suffragio universale ed uguale, con voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione”. 6. I diritti della persona secondo le isti- tuzioni islamiche Autorevoli organismi islamici hanno tentato di emanare proprie dichiarazioni universali in materia di diritti umani e libertà religiosa. Malgrado ciò, i musulmani nel loro insieme nel mondo non si sentono obbligati da que- sti Documenti, per mancanza di una autorità unica. Va detto perché che sono comunque un passo avanti, perché tentano di armoniz- zare shari’a con la concezione moderna dei diritti umani.(11) Un gruppo di giuristi e dotti musulmani ha redatto un documento, intitolato “Dichiara- zione islamica universale dei diritti dell’uo- mo”, emanato dal Consiglio Islamico d’Eu- ropa e proclamato solennemente a Parigi presso la sede dell’UNESCO il 19 settembre 1981. Contiene 23 articoli sui diritti e le libertà fondamentali alla luce della dottrina coranica e della tradizione giuridica musulmana. Que- sto testo, espressione di una visione aperta dell’Islam, oltre a recepire i principi della Di- chiarazione Universale promulgata dalle Na- zioni Unite, richiama le speciali responsabili- tà dei credenti riguardo la libertà e la giustizia ed in materia di libertà religiosa. Tutte le affermazioni giuridiche hanno per come fondamento la shari’a e vanno inter- pretate alla luce degli ordinamenti islamici. Vi si dichiara specificamente che governanti e governati sono sottoposti alla legge coranica e sono uguali davanti ad essa; ogni potere terreno va esercitato nei suoi limiti e deve tendere ad affermare l’Islam ovunque. No- nostante la limitatezza del concetto di ugua- glianza e libertà religiosa, si tratta comunque di un passo avanti in materia di diritti umani all’interno del mondo islamico. Nel 1990, al Cairo, é stata promulgata dall’Organizzazione della Conferenza Islami- ca una “Dichiarazione sui diritti umani nell’i- slam” dove perché si nega specificamente la possibilità di un individuo di passare dalla re- ligione musulmana ad un’altra confessione. La Dichiarazione del Cairo affida allo stato la custodia della religione, negando all’indivi- duo la libertà di coscienza. 7. Ordinamenti di costituzioni islamiche La diversità degli ordinamenti costituzionali non ci consente di trarre delle conclusioni unanimi per tutti gli Stati; si può comunque affermare che il concetto di tolleranza, con restrizioni e discriminazioni verso i non mu- sulmani, permane nelle costituzioni di vari stati islamici. La maggior parte de gli ordi- namenti costituzionali prevede l’uguaglianza fra i cittadini e le libertà religiosa, fermo re- stando il fatto che la shari’a rimane la fonte ispiratrice della legge; la posizione di capo dello stato, in questa logica, è riservata ad un musulmano; le minoranze riconosciute go- dono di una rappresentanza in parlamento. La costituzione della Repubblica dell’Iran, per esempio, proclama l’Islam sciita religione di Stato. L’articolo 13 garantisce certe autono- mie a specifiche minoranze: ebrei, cristiani e zoroastriani. Sono escluse da questi privilegi le religioni che non sono riconosciute legal- mente. La shari’a è comunque il principio ispiratore della legge dello stato e le discri- minazioni a danno dei dhimmi permangono tutt’ora. In seno al Consiglio Islamico d’Europa, nel 1983, è stato elaborato un Modello di Costi-

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